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TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

 

ART.1

DENOMINAZIONE

 

E' costituita con la forma giuridica dell'associazione un Ente del Terzo settore denominato "Associazione Pazienti Italiani di Colangiocarcinoma - APS" in breve "APIC APS".

A seguito dell’iscrizione nel Registro l’Associazione integra la propria

denominazione con «Associazione di promozione sociale» o «APS».

L’associazione è un Ente del Terzo settore; è disciplinata dal presente

statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017 e, ove previsto e

necessario, ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS.

 

ART. 2

SEDE

 

1. L'Associazione ha sede in Bologna.

L'Associazione potrà variare la propria sede legale con delibera

dell'Assemblea ordinaria e questa operazione non comporta modifiche

statutarie.

 

ART. 3

OGGETTO – SCOPO

 

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore.

In particolare scopo dell’Associazione è favorire il miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria in favore dei pazienti affetti da malattie neoplastiche delle vie biliari (Colangiocarcinoma e Tumori della Colecisti) e delle loro famiglie, con la conseguente progressiva collaborazione con le associazioni od istituti operanti in Italia o in altri Paesi e il reciproco adeguamento ottimale delle attività del settore.

 

2. Per il perseguimento delle finalità e dello scopo di cui al precedente comma 1, l’Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale (così come definite dall'art. 5 del Dlgs 117/2017):

- interventi e servizi sociali e per prestazioni sanitarie;

- organizzazione di attività culturali ed editoriali di interesse sociale, artistico o ricreativo al fine di sensibilizzare i pazienti e loro familiari, nonché le strutture sociosanitarie alle problematiche connesse alle suddette patologie;

- promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o

prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive

modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di

persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Dlgs 117/2017.

 

3. Per il raggiungimento dei suoi scopi, l’Associazione potrà tra l'altro:

- - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nonché la ricerca scientifica sulle suindicate patologie, realizzare attività di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del

D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 e il Consiglio nazionale del Terzo settore,

secondo quanto prescritto dall'art. 7 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del terzo Settore;

- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Associazione medesima; la Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi

anzidetti;

​

Inoltre svilupperà anche:

- la promozione del “APIC APS” in ambito politico, economico,

culturale;

- il censimento e la mappatura continua di centri specialistici nella cura del colangiocarcinoma;

- la realizzazione di materiale informativo di divulgazione;

- la realizzazione di eventi e manifestazioni per la conoscenza della

malattia rara del colangiocarcinoma (fiere, mostre, feste, manifestazioni sportive, ecc);

- la partecipazione e la realizzazione, attraverso corsi, campagne,

seminari e convegni di iniziative di conoscenza ed approfondimento

sul colangiocarcinoma;

- l'incontro ed il confronto tra i malati;

- la fornitura di informazioni specifiche sui centri di cura specializzati;

- la collaborazione e l’interscambio con i vari soggetti, realtà ed

istituzioni coinvolte nello studio e nella cura del colangiocarcinoma;

- il sostegno, anche economico, in aiuto ai soggetti aderenti in evidenti difficoltà di accesso alle cure.

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

 

4. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte, in conformità a quanto prescritto dall’art. 6 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, ed in particolare secondo i criteri e i limiti che verranno stabiliti con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sempre ai sensi del suddetto art. 6 del D.lgs.117/2017.

I fondi per finanziare la ricerca scientifica e le strutture coinvolte

saranno individuati dal consiglio direttivo con il supporto di due esperti esterni da esso identificati, previa approvazione dell’assemblea dei soci.

 

TITOLO II
ASSOCIATI-ORGANI ASSOCIATIVI

 

ART. 4

AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

 

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche

maggiorenni e gli enti del terzo settore o comunque senza scopo di

lucro che ne facciano richiesta e che ne condividono gli scopi e le finalità.

 

2. L’ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio direttivo su domanda dell’interessato. La deliberazione di ammissione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.

 

3. In caso di mancata ammissione del richiedente, il Consiglio direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e comunicarla all’ interessato.

L’interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sulla delibera di rigetto si pronunci l’assemblea degli associati, i quali deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

 

ART. 5

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

 

1. La qualifica di associato si perde per recesso o dimissioni.

 

2. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio riceva la notifica della volontà di recesso; il recesso non da diritto ad alcun rimborso neppure dell’eventuale quota associativa dell'anno nel corso del quale avviene il recesso stesso.

 

3. In presenza di gravi motivi, quali gravi inadempienze degli obblighi posti a carico degli associati dal presente statuto, l'associato può essere escluso dall'Associazione con delibera del Consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Nel caso che l'associato non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può chiedere che sulla sua esclusione si pronunci l'Assemblea degli associati: in tal caso la delibera di esclusione è sospesa sino alla pronuncia dell'Assemblea.

 

ART. 6

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

 

1. A tutti gli associati spetteranno i medesimi diritti e doveri.

 

2. Gli associati avranno diritto di partecipazione all'attività associativa nonché alle assemblee che l'Associazione indice, con facoltà di assumere la parola.

 

3. A tutti gli associati spetta il diritto di voto nelle assemblee ed in particolare nelle assemblee per la approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

​

4. Gli associati hanno l'obbligo di osservare le disposizioni del presente statuto e di attivarsi fattivamente per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

​

5. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e

trasmissibile. I soci che abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento di una quota associativa annuale nei termini stabiliti dall’assemblea. Il

numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere

inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore (attualmente

nel numero di sette).

 

ART. 7

LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE

 

1. Oltre le scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, l’Associazione deve tenere:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e

dell'organo di controllo, se nominato.

2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell’Associazione, facendone apposita istanza al Consiglio Direttivo.

 

ART. 8

ORGANI SOCIALI

 

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea degli associati

2. il Consiglio Direttivo;

3. l'Organo di Controllo (se nominato)

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

 

TITOLO III
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

​

ART. 9

​

1. L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

 

2. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

 

3. La sua convocazione è effettuata dal Presidente mediante avviso spedito agli associati almeno otto giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e seconda convocazione e le modalità di svolgimento. L'Organo Amministrativo ha tuttavia la facoltà di stabilire, nell'avviso di convocazione, che l'assemblea si tenga esclusivamente con mezzi di telecomunicazione omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

In mancanza di formale convocazione l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti gli associati e tutti i Consiglieri e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento o degli argomenti posti all’ordine del giorno. Se i Consiglieri, qualora nominati, non partecipano personalmente all’assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione

scritta, da conservarsi agli atti dell’Associazione, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

La seconda convocazione deve avvenire non prima del giorno successivo alla prima.

L’avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o informatico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresa la posta elettronica.

Ciascun associato ha un voto. Ogni socio impedito a partecipare

all’assemblea può farsi rappresentare da un altro, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ogni socio però non può ricevere più di tre deleghe.

Nessun socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi interessi.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, esclusivamente in tele o video conferenza, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che, salvo diverse disposizioni di legge in materia, in tema di

assemblea tenuta esclusivamente con mezzi di telecomunicazione,

siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della

riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del

verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione e alla

votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di

visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento con i luoghi in audio/video conferenza, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, in corso di assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno o più luoghi audio/video collegati, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell'assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal Presidente e dal

Segretario dell'assemblea, quale prova della presenza dei soci,

dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la tele-videoregistrazione della tele-video conferenza.

 

4. L' Assemblea ordinaria:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione

legale dei conti;

c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e

promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

d) approva il bilancio consuntivo;

e) approva il programma generale annuale di attività;

f) approva i finanziamenti per la ricerca scientifica

g) discute ed approva il bilancio preventivo;

h) determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;

i) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’associazione "APIC APS”.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.

L’Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. In prima convocazione l’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita allorché siano presenti la metà più uno degli associati mentre, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide se approvate dalla

maggioranza dei votanti presenti e/o rappresentati.

 

5. L' Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione

dell'Associazione, anche secondo quanto previsto dall'art. 42 bis del c.c.

Per le delibere di cui al punto 5 a) l'assemblea straordinaria in prima

convocazione è regolarmente costituita con la presenza dei due terzi

degli associati ed in seconda convocazione con la presenza della

maggioranza degli associati e delibera, in entrambe le ipotesi, con il

voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati intervenuti in proprio o per delega, aventi diritto al voto.

Per le delibere di cui al punto 5 b) l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera con la presenza e il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

 

6. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua

assenza da una persona designata dall’Assemblea stessa. La funzione di Segretario dell’Assemblea è svolta dalla persona designata dal Presidente dell’Assemblea.

 

TITOLO IV
CONSIGLIO DIRETTIVO E RAPPRESENTANZA

 

ART. 10

 

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri eletti dall’Assemblea, salvo per il primo Consiglio Direttivo che è nominato nell’Atto Costitutivo.

L’Assemblea dei Soci ne predefinisce il numero di componenti.

La maggioranza degli Amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero dagli Enti associati.

Una volta istituito il Registro unico del Terzo Settore ed iscritta l'Associazione, gli amministratori dovranno, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, chiedere l'iscrizione della loro nomina nel detto registro indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, precisando a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente e se la stessa è congiunta ovvero disgiunta.

Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo restano in carica per 5 (cinque) anni, salvo revoca o dimissioni.

Il Presidente ed i Consiglieri sono rieleggibili. Possono essere nominati due Vice presidenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, da uno di Consiglieri, nominato al momento dell’adunanza del Consiglio stesso.

Il Consiglio può eleggere nel suo seno un segretario ed un tesoriere.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono del tutto gratuite, ad esclusione dei rimborsi delle spese sostenute nell’interesse dell’Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e debitamente documentate.

​

2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso da spedirsi, anche mediante posta elettronica, ai Consiglieri non meno di otto giorni prima dell’adunanza, o tre giorni in caso di urgenza.

Anche per le riunioni del Consiglio Direttivo nell'avviso di convocazione può essere previsto che la riunione si tenga esclusivamente con mezzi di telecomunicazione omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

In mancanza di formale convocazione il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando ad esso partecipano tutti i Consiglieri.

L’avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o informatico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresa la posta elettronica.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei

Consiglieri. Esse possono svolgersi anche con i Consiglieri dislocati in più luoghi, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento.

Le deliberazioni sono prese se approvate dalla maggioranza dei votanti.

 

3. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione

dell’Associazione.

Spetta al Consiglio:

- curare la messa in atto delle strategie assembleari;

- redigere il bilancio consuntivo;

- predisporre i regolamenti interni e loro modifiche;

- deliberare sugli atti, contratti, intese, convenzioni e accordi inerenti all’attività sociale;

- stabilire la quota di iscrizione all’Associazione, sottoponendola alla ratifica dell’Assemblea degli Associati;

- deliberare circa l’ammissione o l’esclusione degli associati;

- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività di cui si articola la vita dell’Associazione;

- compiere tutti gli atti e le operazioni necessarie al fine di una corretta amministrazione dell’Associazione

- predispone il programma annuale di attività da far approvare alla

Assemblea dei Soci;

- amministra, curando la realizzazione delle attività e disponendo delle risorse economiche;

- decide in merito al sostegno, anche economico, in aiuto ai soggetti

aderenti in evidenti difficoltà di accesso alle cure;

- individua i progetti per la ricerca scientifica da finanziare con il

supporto di due esperti esterni da esso identificati, previa approvazione dell’assemblea dei soci.

 

4. Per eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo sarà competente l'Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio stesso nel più breve tempo possibile.

I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

L’Organo di Amministrazione può essere revocato dall’Assemblea con

delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto, salvo il potere di gestione ordinaria dell’Associazione fino alla nomina di un nuovo Consiglio da parte dell’Assemblea.

 

5. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, e i poteri inerenti alla gestione della stessa. Egli stipula gli atti, contratti e convenzioni inerenti all’attività sociale. Al Presidente possono inoltre essere delegati i poteri che il Consiglio Direttivo ritenga delegargli, anche di straordinaria amministrazione, ad eccezione di quanto non delegabile per legge e per statuto.

Il Presidente assume, nell’interesse dell’Associazione, tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi di urgenza, e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblee degli Associati.

La prima nomina a Presidente è indicata nell’Atto Costitutivo.

In caso di assenza o di impedimento, le mansioni del Presidente sono

esercitate da uno dei Vice Presidenti.

Il Vice-Presidente

Su proposta del Presidente che ne indica la necessità di elezione nonché uno o più nominativi, il Consiglio Direttivo elegge il Vice-Presidente o i Vice-Presidenti. Questi coadiuvano il Presidente nel dare esecuzione alle decisioni del Consiglio e, in caso di sua assenza, lo sostituiscono temporaneamente in tutte le funzioni, su indicazioni del Presidente o del Consiglio.

Il Tesoriere

Qualora sia ritenuta una figura essenziale, il Tesoriere è nominato dal

Consiglio Direttivo tra i consiglieri eletti. Egli è il responsabile della

gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione e relativa tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del rendiconto economico e dei bilanci consuntivo e preventivo da presentare al Consiglio Direttivo per l’approvazione entro il 31 marzo di ogni anno. Provvede al pagamento delle spese e all’assunzione delle entrate. Stanti i compiti affidati, al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, firmare assegni, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni

affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal

Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Il Segretario

Qualora sia ritenuta una figura essenziale, il Segretario è nominato dal

Consiglio Direttivo e può non essere un consigliere eletto. Egli è il

responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e della trascrizione degli stessi e dei verbali delle Assemblee dei soci sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. I verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto

all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

 

TITOLO V
CONTROLLO

 

ART. 11

ORGANO DI CONTROLLO

 

1. La nomina dell’organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall’art. 30, commi 2 e 4, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

​

2. La nomina dell'organo di controllo spetta all'assemblea degli associati. Nel caso di organo collegiale ne dovrà essere nominato il Presidente.

 

3. Nel caso di nomina obbligatoria, i componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, c. 2, c.c.. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

 

4. I membri dell'organo di controllo restano in carica tre anni e sono

rinominabili.

 

5. In caso di nomina di un organo di controllo in forma collegiale sarà

possibile l'intervento alle riunioni dello stesso mediante mezzi di

telecomunicazione.

 

6. L'organo di controllo, quando nominato, svolge le funzioni ed esercita i compiti di cui all’art. 30, commi 6, 7 e 8, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

 

ART. 12

REVISORE LEGALE DEI CONTI

 

1. La nomina del Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall’art. 31 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo

Settore).

​

2. La nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti spetta all'Assemblea degli associati, i quali, in occasione della nomina, dovranno stabilire se affidare l'incarico ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione legale; in occasione della nomina dovrà essere anche fissato l’eventuale compenso da riconoscere al soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

 

3. Il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale eventualmente nominati restano in carica tre anni e sono rinominabili.

 

ART. 13

DENUNCIA AL TRIBUNALE ED AI

COMPONENTI DELL’ORGANO DI

CONTROLLO

 

1. Se vi è fondato sospetto che i Consiglieri, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuti gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno all’Associazione, associati, che rappresentino almeno un decimo del totale, possono denunciare i fatti al Tribunale con ricorso notificato anche all’Associazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 2409 c.c..

​

2. Ogni associato può denunziare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all'Assemblea. Se la denunzia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

 

TITOLO VI
BILANCIO E PATRIMONIO

 

ART. 14

BILANCIO

 

1. Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

​

2. Entro i successivi novanta giorni il Consiglio direttivo deve procedere alla redazione del bilancio in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

 

3. Il bilancio deve essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea degli associati entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio verrà depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo

Settore una volta istituito.

​

4. Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, esclusa ogni loro distribuzione a favore degli associati.

 

ART. 15

PATRIMONIO

 

1. Il patrimonio dell’Associazione è costituita da:

a) i contributi di Enti pubblici o privati;

b) le eventuali donazioni o lasciti testamentari;

c) i proventi di iniziative permanenti ed occasionali;

d) le quote associative, se ed in quanto previste con delibera dell’assemblea degli associati;

e) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate.

 

2. Il patrimonio dell’Associazione potrà essere utilizzato solo per lo

svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

3. Ai fini di cui al comma 2, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

4. Si applicano le disposizioni dell'art. 8 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

 

TITOLO VII
DURATA E SCIOGLIMENTO

 

ART. 16

DURATA

 

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

 

ART. 17

SCIOGLIMENTO

 

1. L'eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso dalla Assemblea degli associati con delibera da adottarsi in sede straordinaria, con le maggioranze inderogabili previste dalla legge.

In caso di scioglimento verranno nominati uno o più liquidatori minuti dei necessari poteri.

​

2. In caso scioglimento dell’Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del registro Unico Nazionale del terzo settore, di cui all’art. 45, c. 1, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (CTS) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni stabilite nella delibera assembleare di scioglimento.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 9 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (CTS)

 

TITOLO VIII
DIPENDENTI - VOLONTARI - ASSICURAZIONE

 

ART. 18

DIPENDENTI

 

1. L'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

​

2. In caso di assunzione di lavoratori dipendenti, gli stessi avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in conformità a quanto prescritto dall'art. 16 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di

prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri

associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello

svolgimento delle attività d’interesse generale di cui all’art. 3 del

presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

 

VOLONTARI

 

1. Sono volontari gli associati che aderiscono all’associazione

prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea,

gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo

nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le

spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata,

entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite

dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo

forfettario.

Ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi

gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la

responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro o sul libro soci.

 

SOSTENITORI

 

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le

persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo

economico libero e volontario. I sostenitori non sono associati, non

hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo

ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di

volta in volta intraprese dall’associazione.

 

ART. 20

ASSICURAZIONE

 

1. Nel caso in cui l'Associazione si avvalga di volontari, gli stessi devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché' per la responsabilità civile verso i terzi.

 

ART. 21

CLAUSOLA RESIDUALE

 

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del codice civile e, dal mento della iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, alle norme del codice del Terzo Settore.

 

FIRMATO: PAOLO LEONARDI

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RITA MERONE - NOTAIO

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